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Statuto

L’Assemblea  dei Soci dell’Associazione dei Polacchi a Milano, tenutasi in data 15 febbraio 2020, ha deliberato l’adozione del nuovo testo di statuto, adeguato alle disposizioni della legge n. 117/2017,   codice del Terzo Settore. Il nuovo statuto entrerà in vigore  dopo la pubblicazione nel Registro delle Organizzazioni del Terzo Settore, istituito in data 23.10.2021. istituzione.  

STATUTO

dell’ Associazione dei Polacchi a Milano Ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata Associazione dei Polacchi a Milano ETS

registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Brescia 2 in data 24 febbraio 2020 al numero 811 serie 3

Articolo 1

Denominazione-sede-durata

1. È costituita, un’associazione denominata “Associazione dei Polacchi a Milano Ente Terzo Settore” o, in breve, “Associazione dei Polacchi a Milano ETS” (tradotto in lingua polacca “Związek Polaków w Mediolanie ETS”), in seguito indicata come “Associazione”.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Milano.

4. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2. L’Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

– mantenere vivo lo spirito patriottico e sempre saldi i vincoli con la Polonia;

– sviluppare i sentimenti di solidarietà e di fratellanza tra gli associati;

– assistere moralmente e materialmente, secondo le necessità e le disponibilità, chi viene a trovarsi in situazioni difficili;

– promuovere e diffondere la conoscenza della lingua polacca;

– incentivare, promuovere, realizzare, sostenere studi e ricerche sulla storia e cultura polacca;

– favorire l’integrazione dei connazionali polacchi nella società italiana;

– coltivare i vincoli e le relazioni che legano la nazione polacca a quella italiana, sia diffondendo nella società italiana la conoscenza del patrimonio storico-culturale della Polonia, sia favorendo una partecipazione sempre più viva e consapevole dei polacchi nella vita socio-culturale del mondo italiano.

Articolo 3

Attività

1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

2. Per raggiungere gli scopi indicati nel precedente art. 2.2l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a)organizzazione e gestione di attività culturali,artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;

b)educazione ed istruzione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c)ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque connessa alle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 4

Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Articolo 5

Associati

1.Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione:

a)persone fisiche di nazionalità o di ascendenza polacca, indipendentemente dalla loro cittadinanza e religione, nonché tutti i loro congiunti;

b)personefisichedi altre nazionalità che si sentono vicine e legate alla Polonia da sentimenti di simpatia e amicizia;

c)entigiuridicii quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2.Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 6

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione impegnandosiad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Sull’istanza si pronuncia il Comitato Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione e con il pagamento della quota sociale il richiedente acquisisce la qualifica del socio ed è iscritto nel libro degli associati.

3. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

4. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 10 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

Articolo 7

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a)partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b)essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

c)esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.13, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a)adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b)rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c)versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 8

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a)recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b)mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.

2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

a)comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b)persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c)aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 9

Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

a)l’Assemblea dei soci;

b)l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c)l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

d)l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 10

L’Assemblea degli associati: composizione,convocazione e funzionamento

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato può essere portatore almassimo di 3 (tre) deleghe.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a)su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b)su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno1/5 (un quinto)degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorniprima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Articolo 11

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

a)approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b)approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c)approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d)determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e)eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

f)eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

g)decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

h)approvare regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

i)deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

j)deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 12

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a)deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b)deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13

L’Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati,sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Articolo 16

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c) nominare tra i suoi componentiil Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione;

d) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

f) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

g) deliberare la convocazione dell’Assemblea;

h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

j) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

k) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Comitato Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Comitato Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 17

Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a)firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b)curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c)adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giornialla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d)convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 18

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a)dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b)revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

c)sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.14.2, del presente Statuto;

d)perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 19

L’organo di controllo

Nei casi previsti dalla Legge l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 20

L’organo di revisione

Nei casi previsti dalla Legge l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Articolo 22

Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 23

Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L’Associazione deve, altresì, tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.

Articolo 24

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 25

Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 26

Bilancio di esercizio

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Comitato Direttivo deve presentare all’Assemblea dei Soci il bilancio sotto forma di rendiconto economico e finanziario dell’esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Dopo l’approvazione dalla Assemblea il Bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 27

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 28

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

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